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Legislazione |
L'Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di ribadire e precisare quanto già previsto dal comma 1 dell'art.35 del DPR 633/72, diramando la risoluzione n. 60 datata 16 maggio 2006, recante: "Indicazione numero partita IVA nel sito web - articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972". [...Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:L'obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.
La "Legge Stanca" prevede il rispetto dei parametri per rendere accessibili tutti i propri siti ai disabili. La Legge prevede infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano nulli qualora non rispettino i requisiti di accessibilità. L'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. Con lo sviluppo dell'E-Government l'erogazione di informazioni e servizi online in grado di essere fruiti da ogni cittadino è diventata una priorità e ha imposto all'attenzione pubblica l'accessibilità dei siti web, non solo come problema tecnico, ma quale elemento di democrazia.
L'avvio di una attività di E-commerce contempla tutti gli obblighi previsti per l'avvio di una attività commerciale. L'impresa che decide di dotarsi di un sistema di commercio elettronico ha l'obbligo di inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998).
Si riassumono le principali norme di riferimento per le attività di e-commerce:
Infine, una delle fonti normative più importanti su pubblicità e campagne promozionali (anche per gli operatori Internet) è il Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana. Non si tratta di una vera legge, ma chi aderisce all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto a rispettarla e a sottostare alle decisioni del Comitato di Controllo e del Giurì. |